Cambiare gestore telefonico : nuove disposizioni

cambio gestore telefonicoCambiare gestore telefonico? Potrebbe rivelarsi più facile del previsto. Perché?


E' una notizia che risale ad un mese fa circa e si tratta di una quelle svolte attese per tanto tempo. Nel bene e nel male.

Quante volte vi sarà capitato di sottoscrivere un contratto con un gestore telefonico e rimanere bloccati con lo stesso impedendovi di ottenere un'offerta migliore da un altro gestore (le fantomatiche spese di recesso).

L'iter dell'interminabile ddl nato nell'Aprile del 2015 pare sia finalmente giunto ad una svolta decisiva.

Dopo oltre 818 giorni (sic!), il decreto di legge è approdato infine alla terza lettura alla Camera.

Per la cronaca, dopo un passaggio abbastanza rapido a Montecitorio, legge è andata ad arenarsi in una lunghissima seconda lettura al Senato giunta al termine solo nel Maggio di quest'anno.

La navetta è proseguita poi ancora una volta verso il Parlamento che ha apportato in tempi abbastanza brevi ulteriori modifiche (come la regolamentazione dell'attività degli influenzer sul Web).

Ora si aspetta si spera che l'ultima lettura al Senato e l'approvazione sia più rapida.

Vediamo tra i vari punti anche quello che più ci interessa: la rinnovata normativa sulla procedura per cambiare gestore telefonico.

Ecco i tratti salienti del ddl:

  • Assicurazioni: ritorno del tacito rinnovo sui rischi accessori (non RCA) che non si risolvono naturalmente;
  • Assicurazioni(2): sconti per i virtuosi al SUD che montano la scatola nera;
  • Energia e GAS: fine della "maggior tutela del mercato" a partire dal Luglio del 2019;
  • Mercato energia: maggiore trasparenza e rateizzazione maxi bollette;
  • Telemarketing: eliminato l'obbligo per gli operatori di fornire «particolari elementi informativi» ai destinatari delle telefonate commerciali e la possibilità di poter proseguire la telefonata solo dopo aver ottenuto il consenso esplicito al contatto;
  • Telefonia: intervento sulle spese di recesso e trasferimento dell'utenza, immediatamente noti al consumatore e proporzionati al valore del contratto. Le modalità del recesso devono essere semplici e possono essere comunicate anche per via telematica.
  • Prenotazioni alberghiere: divieto di "parity rate". Ossia gli alberghi potranno offrire a loro discrezione prezzi migliori rispetto alle offerte dei vari siti web.

Per maggiori informazioni vi invitiamo a leggere l'articolo completo di Vittorio Nuti apparso su "il Sole24Ore".

E voi cosa ne pensate? Cambiare gestore telefonico sarà davvero più facile?

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